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Assegno di maternità

Se una donna (cittadina italiana o di uno Stato comunitario, oppure in possesso di regolare carta di soggiorno) mette al mondo un figlio, può ottenere l'assegno di maternità se non lavora. L'ente che eroga l'assegno è l'INPS, ma la domanda si presenta presso il Servizio Sociale Comunale, entro sei mesi dalla nascita del bambino.
Il Servizio Sociale informa sui documenti necessari e aiuta nella compilazione della domanda.

L'assegno se spettante nella misura intera è di € 299,53 mensili per un massimo di 5 mensilità e sarà corrisposto dall'INPS in un'uncia soluzione.

I requisiti che danno diritto all'assegno sono:
  • avere un figlio di età inferiore ai 6 mesi;
  • non ricevere già un trattamento previdenziale di indennità di maternità;
  • avere una situazione economica con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti inferiore o pari ad € 31.223,51 (Indicatore della Situazione Economica ISE).
La domanda per l'assegno di maternità si presenta entro 6 mesi dalla data del parto.
La richiedente, unitamente alla domanda, deve presentare la dichiarazione sostitutiva (prevista dall'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 109/98) delle condizioni economiche del nucleo familiare.
La situazione economica da dichiarare è quella dell'intero nucleo familiare, composta dal richiedente, dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico di fini IRPEF del richiedente e di ciascuno dei componenti della famiglia anagrafica.
La situazione economica si compone del reddito e del patrimonio (mobiliare ed immobiliare) di ciascun componente il nucleo familiare.



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